Detrazione 65%

DETRAZIONE FISCALE 65 % SULLA SOSTITUZIONE INFISSI A RISPARMIO ENERGETICO

L’ECOBONUS conferma la detrazione fiscale 65% fino al 31 Dicembre 2017 per chi volesse effettuare la riqualificazione energetica degli edifici e la sostituzione degli infissidetrazione fiscale 65
Un occasione irripetibile per tutti i contribuenti che vogliono usufruire della detrazione fiscale 65 % per effettuare interventi di riqualificazione energetica sui loro immobili. Non guasterà, quindi, riepilogare le regole per richiedere l’applicazione di questa significativa detrazione fiscale che potrà essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo.

TUTTI I CONTRIBUETI CHE NE INTENDONO BENEFICIARE

Possono usufruire delle agevolazioni per il risparmio energetico, anche titolari di reddito di impresa, residenti e non residenti, che posseggono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto degli interventi.

Nello specifico possono accedere alla detrazione fiscale:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti condominiali, inquilini, detentori in comodato);
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale.

Limitatamente ad interventi su immobili di tipo residenziale, possono accedere alle agevolazioni anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Qualora l’immobile venga ceduto e subisca un trasferimento di proprietà durante il periodo soggetto ad agevolazione, il nuovo titolare potrà beneficiare dellla quota parte di detrazione non ancora usufruita dal richiedente originario.

GLI INTERVENTI CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI

Gli interventi che possono godere delle agevolazioni sono stati individuati dal Decreto 19 febbraio 2007 e sono stati classificati in quattro macrocategorie:

  • art. 1 comma 344 – riqualificazione energetica di edifici esistenti
  • art. 1 comma 345 – interventi sugli involucri degli edifici
  • art. 1 comma 346 – installazione pannelli solari
  • art. 1 comma 347 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 

I BONUS NON CUMULABILI

Il super bonus del  65 % non è cumulabile con la detrazione Irpef del 50% prevista per il recupero del patrimonio edilizio esistente . Il limite massimo di detrazione spettante è riferito all’unità immobiliare; conseguentemente deve essere suddiviso tra i contribuenti (detentori o possessori dell’immobile) che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione è collegato a ciascuna unità delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione dell’intervento di riqualificazione energetica che riguarda l’intero edificio. Al verificarsi di tale ipotesi, l’ammontare massimo di 100.000 euro deve essere ripartito tra i condomini che hanno diritto all’incentivazione fiscale.

GLI ADEMPIMENTI  E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI IRES

Anche i soggetti Ires possono recuperare il bonus fiscale del 65 % per le spese sostenute per effettuare interventi di riqualificazione energetica sui loro immobili. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata dai titolari di reddito d’impresa solo per gli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Il requisito della “strumentalità” sussiste per gli immobili che hanno, come destinazione unica, quella di essere direttamente impiegati per l’espletamento delle attività principalmente imprenditoriali, cioè quelli che per destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale (e non sono, quindi, suscettibili di creare un reddito autonomo).

L’ESCLUSIONE

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività di impresa in quanto il momento effettivo del pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

LE SPESE AMMESSE PER LA DETRAZIONE FISCALE 65 %

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione fiscale comprendono, in ogni tipologia di intervento ammesso alla agevolazione, sia i costi per i lavori edili connessi con le opere di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali (manodopera) necessaria per la realizzazione degli interventi e per acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per poter usufruire del bonus detrazione fiscale 65 % sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Comunicazione sì, ma solo se i lavori durano per più anni d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno inviare per sfruttare la detrazione fiscale 65 % sul risparmio energetico. Il provvedimento – previsto dal decreto anticrisi – era atteso da tempo. Alla prova dei fatti, però, il nuovo adempimento riguarderà solo una minoranza dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica. Per tutti gli altri le regole rimarranno le stesse.
Dieci quote. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute negli anni precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario nel caso di soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Le fatture degli interventi devono riportare l’indicazione del costo della manodopera distinto da quello dei beni.

Tutta la documentazione deve essere conservata ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Informazioni  e link utili : Enea Agenzia delle Entrate